Art. 5. 1. Le quote dovute ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, e determinate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, nonche' i proventi a qualsiasi titolo realizzati, devono essere versati su apposito conto corrente postale intestato al Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con vincolo di successivo versamento alla contabilita' speciale di cui al comma 2. 2. A far tempo dal 30 gennaio di ciascun anno, il presidente del Comitato centrale per l'Albo provvede, mediante postagiro firmato anche da un vice presidente eletto con le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al prelievo delle somme affluite sul conto corrente postale di cui al comma 1, versandole sulla contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata: Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori - gestione Albo nazionale autotrasportatori, al quale affluiranno le quote associative di cui al comma 1. 3. A valere sui fondi depositati nella predetta contabilita' speciale, saranno emessi esclusivamente ordinativi a favore del Tesoro dello Stato con imputazione ad un capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, da istituire per poi essere successivamente trasferiti su apposito capitolo di spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, anch'esso da istituire. Gli ordinativi saranno firmati dal presidente o da un vice presidente del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 162/1993 e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 298/1974 e' il seguente: "Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d)". La lettera d) prevede dodici rappresentanti delle associazioni nazionali piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.