Art. 5.
  1. Le quote dovute ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1993,
n. 162, e determinate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4
del  presente  regolamento,  nonche'  i  proventi  a qualsiasi titolo
realizzati,  devono essere versati su apposito conto corrente postale
intestato  al  Comitato  centrale  per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di  terzi  con  vincolo  di  successivo  versamento alla contabilita'
speciale di cui al comma 2.
  2.  A  far  tempo dal 30 gennaio di ciascun anno, il presidente del
Comitato  centrale  per  l'Albo  provvede, mediante postagiro firmato
anche  da  un vice presidente eletto con le modalita' di cui all'art.
3,  comma  5,  della  legge  6 giugno 1974, n. 298, al prelievo delle
somme  affluite  sul  conto  corrente  postale  di  cui  al  comma 1,
versandole  sulla contabilita' speciale istituita presso la tesoreria
provinciale  dello  Stato  di  Roma  intestata: Comitato centrale per
l'Albo    degli   autotrasportatori   -   gestione   Albo   nazionale
autotrasportatori,  al  quale affluiranno le quote associative di cui
al comma 1.
  3.  A  valere  sui  fondi  depositati  nella  predetta contabilita'
speciale,  saranno  emessi  esclusivamente  ordinativi  a  favore del
Tesoro  dello  Stato  con  imputazione  ad un capitolo dello stato di
previsione  delle  entrate  statali,  da  istituire  per  poi  essere
successivamente   trasferiti   su  apposito  capitolo  di  spesa  del
Ministero  dei trasporti e della navigazione, anch'esso da istituire.
Gli ordinativi saranno firmati dal presidente o da un vice presidente
del Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori.
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art.  2  della  legge  n. 162/1993 e'
          riportato nelle note alle premesse.
             - Il testo dell'art. 3, comma 5, della legge n. 298/1974
          e' il seguente: "Il comitato elegge, fra i suoi componenti,
          due  vicepresidenti,  di  cui  almeno  uno  scelto  tra   i
          rappresentanti  indicati  nella  lettera d)". La lettera d)
          prevede dodici rappresentanti delle associazioni  nazionali
          piu'      rappresentative     della     categoria     degli
          autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' delle
          associazioni  nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e
          tutela    del    movimento    cooperativo,   giuridicamente
          riconosciute dal Ministero del lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  ai  sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del
          Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.  1577,  e
          successive modificazioni.