Art. 6. 1. I comitati provinciali trasmettono al Comitato centrale per l'Albo entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, i preventivi di cui all'art. 2, lettera a), accompagnati da una nota illustrativa dei criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni. 2. ll Comitato centrale per l'Albo, valutata la congruita' delle richieste dei singoli comitati e gli adempimenti posti in essere da ciascuno di essi per consentire la tempestiva pubblicazione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori secondo le direttive dello stesso Comitato centrale, assegna le somme sulla base del piano di ripartizione di cui all'art. 2, lettera a), approvato con apposita deliberazione e ne autorizza contestualmente il trasferimento mediante ordini di accreditamento di cui all'art. 2, lettera b).