Art. 6.
  1.  I  comitati  provinciali  trasmettono  al Comitato centrale per
l'Albo  entro  il  30  giugno  dell'anno  precedente  a quello cui si
riferiscono, i preventivi di cui all'art. 2, lettera a), accompagnati
da  una  nota illustrativa dei criteri utilizzati per la formulazione
delle previsioni.
  2.  ll  Comitato  centrale per l'Albo, valutata la congruita' delle
richieste  dei  singoli comitati e gli adempimenti posti in essere da
ciascuno di essi per consentire la tempestiva pubblicazione dell'Albo
nazionale  degli  autotrasportatori secondo le direttive dello stesso
Comitato   centrale,  assegna  le  somme  sulla  base  del  piano  di
ripartizione  di  cui  all'art. 2, lettera a), approvato con apposita
deliberazione   e   ne  autorizza  contestualmente  il  trasferimento
mediante ordini di accreditamento di cui all'art. 2, lettera b).