Art. 7.
  1.   Le  quote  d'iscrizione  all'Albo  versate  dalle  imprese  di
autotrasporto  vengono  utilizzate esclusivamente per la tenuta degli
albi  provinciali,  che  nel loro insieme formano l'Albo nazionale ai
sensi  dell'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e per
le attivita' ad essa connesse.
  2.  I  Comitati centrale e provinciali sono tenuti ad utilizzare le
somme  loro assegnate per l'espletamento dei compiti istituzionali di
competenza.
 
          Nota all'art. 7:
             - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 298/1974
          e' il seguente: "2. Presso  gli  uffici  provinciali  della
          motorizzazione  civile  e dei trasporti in concessione sono
          istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano
          l'albo nazionale".