Art. 7. 1. Le quote d'iscrizione all'Albo versate dalle imprese di autotrasporto vengono utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, che nel loro insieme formano l'Albo nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e per le attivita' ad essa connesse. 2. I Comitati centrale e provinciali sono tenuti ad utilizzare le somme loro assegnate per l'espletamento dei compiti istituzionali di competenza.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 298/1974 e' il seguente: "2. Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale".