Art. 8

  1.   I   Comitati   centrale   e   provinciali,  nell'ambito  delle
attribuzioni  loro  demandate,  autorizzano  l'impiego delle somme ed
ordinano le spese nei limiti dei fondi loro assegnati e trasferiti ai
sensi dell'art. 6, comma 2, del presente regolamento sulla base della
normativa   contabile  di  attuazione,  approvata  con  delibera  del
Comitato   centrale   d'intesa   con   la  Direzione  generale  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
  2.  I  pagamenti sono effettuati a mezzo ordinativo diretto firmato
dal presidente del Comitato centrale e di ordinativi tratti sugli O/A
firmati dal presidente del comitato provinciale.