Art. 8 1. I Comitati centrale e provinciali, nell'ambito delle attribuzioni loro demandate, autorizzano l'impiego delle somme ed ordinano le spese nei limiti dei fondi loro assegnati e trasferiti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente regolamento sulla base della normativa contabile di attuazione, approvata con delibera del Comitato centrale d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 2. I pagamenti sono effettuati a mezzo ordinativo diretto firmato dal presidente del Comitato centrale e di ordinativi tratti sugli O/A firmati dal presidente del comitato provinciale.