Art. 9.
  1.   Al   termine  dell'anno  finanziario  i  Comitati  centrale  e
provinciali compilano il rendiconto consuntivo riferito all'esercizio
scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente.
  2.  La  compilazione  del rendiconto avviene secondo le modalita' e
con  le  classificazioni  indicate  nella  normativa contabile di cui
all'art. 8, comma 1.
  3.  I  comitati  provinciali  trasmettono  al  Comitato centrale il
rendiconto  di  cui  al  comma  1  entro  il  28  febbraio  dell'anno
successivo a quello cui si riferisce.
  4.  Entro  il  15  marzo successivo il Comitato centrale approva il
rendiconto annuale.