Art. 9. 1. Al termine dell'anno finanziario i Comitati centrale e provinciali compilano il rendiconto consuntivo riferito all'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente. 2. La compilazione del rendiconto avviene secondo le modalita' e con le classificazioni indicate nella normativa contabile di cui all'art. 8, comma 1. 3. I comitati provinciali trasmettono al Comitato centrale il rendiconto di cui al comma 1 entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 4. Entro il 15 marzo successivo il Comitato centrale approva il rendiconto annuale.