Art. 2.
  1.  Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della
legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attivita' del
Consorzio del canale Milano-Cremona-Po e' prorogato  al  31  dicembre
2000.
  2.  Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad
emanare, con propri decreti, disposizioni per consentire al Consorzio
lo svolgimento delle attivita' prioritarie per la realizzazione delle
opere entro il termine di cui al comma 1.