Art. 3. 1. In deroga ad ogni contraria disposizione di legge, l'ANAS e' autorizzato ad assumere, con contratti trimestrali rinnovabili e comunque fino al 30 aprile 1995, personale da adibire ad attivita' di manutenzione stradale e per la sicurezza della circolazione nelle tratte di competenza del settore appenninico.