Art. 3.
  1.  In  deroga  ad  ogni contraria disposizione di legge, l'ANAS e'
autorizzato ad assumere,  con  contratti  trimestrali  rinnovabili  e
comunque fino al 30 aprile 1995, personale da adibire ad attivita' di
manutenzione  stradale  e  per  la sicurezza della circolazione nelle
tratte di competenza del settore appenninico.