Art. 8.
  1. Il presente decreto entra in vigore al novantesimo  giorno  dopo
la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 5 ottobre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  FIORI,  Ministro  dei  trasporti  e
                                  della navigazione
                                  BIONDI,   Ministro   di   grazia  e
                                  giustizia
                                  PREVITI, Ministro della difesa
                                  DINI, Ministro del tesoro
 Visto, il Guardasigilli: BIONDI
 Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1994
  Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 19