Art. 2.
                     Presentazione delle domande
  1.  I presidi ospedalieri pubblici, gli istituti di ricovero e cura
a   carattere   scientifico   e  gli  istituti  universitari  possono
presentare  domanda  per  ottenere  l'autorizzazione  al trapianto di
parti  di  cadavere  prelevate  in  Italia  o importate gratuitamente
dall'estero.
  2. La domanda deve contenere i seguenti elementi:
    a)   l'indicazione   delle   parti   od  organi  che  si  intende
trapiantare;
    b)  la  descrizione delle attrezzature esistenti per l'intervento
chirurgico  e  le  attivita'  precedenti  e  successive al trapianto,
nonche'  i  parametri  della struttura e del bacino di utenza. Per il
trapianto  del  rene  e'  necessario  disporre  anche di attrezzature
idonee per l'emodialisi, ai fini dell'assistenza ai pazienti e
    dell'osservazione  e  preparazione  dei  soggetti  in  attesa  di
    trapianto;
c) la descrizione del laboratorio o dei laboratori incaricati
della  ricerca  immunologica  per  l'istocompatibilita'  fra soggetto
donante  e soggetto ricevente, dell'esecuzione delle prove necessarie
per  lo studio immunologico del soggetto ricevente sia prima che dopo
il  trapianto. In particolare, dovra' essere specificata la dotazione
delle  attrezzature  esistenti e la competenza immunologica specifica
del personale tecnico e scientifico;
    d) l'elenco dei sanitari responsabili dell'esecuzione diretta del
trapianto e per ciascuno di essi, in relazione agli specifici compiti
assegnati  o  svolti,  la  documentazione  che  attesti la competenza
medico-chirurgica  e  biologica  in relazione alle parti od organi da
trapiantare.
  3.  La domanda deve essere presentata od inviata al Ministero della
sanita', di seguito denominato "Ministero".