Art. 3.
                             Istruttoria
  1. Il Ministero, ricevute le domande di cui all'art. 2, dispone gli
accertamenti  necessari.  Tali accertamenti sono svolti dall'Istituto
superiore  di  sanita'.  Al  termine  degli  accertamenti, l'Istituto
superiore di sanita' redige un verbale, da cui devono risultare tutti
gli elementi necessari ai fini della valutazione della domanda.
  2.  I  laboratori  convenzionati  sono  soggetti  agli accertamenti
previsti  dal  comma  1  relativi  al  possesso  dei requisiti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera c).
 
          Nota all'art. 3:
             - Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 559/1994 si  veda
          in nota alle premesse.