Art. 3. Istruttoria 1. Il Ministero, ricevute le domande di cui all'art. 2, dispone gli accertamenti necessari. Tali accertamenti sono svolti dall'Istituto superiore di sanita'. Al termine degli accertamenti, l'Istituto superiore di sanita' redige un verbale, da cui devono risultare tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione della domanda. 2. I laboratori convenzionati sono soggetti agli accertamenti previsti dal comma 1 relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c).
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 559/1994 si veda in nota alle premesse.