Art. 4.
          Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche
  1.  Qualora  sia  necessario  acquisire  il  parere di altri organi
consultivi,  questi  devono  emettere il proprio parere entro novanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
  2.  In  caso di scadenza del termine senza che sia stato comunicato
il  parere  o  senza  che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie,      l'amministrazione     procede     indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
  3.  Nel  caso  in  cui  l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie  ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare,
di  rispettare  il  termine  di  cui  al  comma  1,  quest'ultimo  e'
prorogato,  per  una  sola  volta,  di  trenta  giorni decorrenti dal
momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o
dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
  4.  Qualora  il  parere  sia  favorevole,  senza  osservazioni,  il
dispositivo   e'   comunicato   telegraficamente   o  mediante  mezzi
telematici.
  5.  Ove  per  disposizione  espressa  di legge o di regolamento sia
previsto  che  per  l'adozione  del  provvedimento  di autorizzazione
debbano  essere  preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di
organi  o di enti appositi e tali organi od enti non provvedano o non
rappresentino  esigenze istruttorie di competenza del Ministero della
sanita'  entro  i  termini prefissati dalla disposizione stessa o, in
mancanza,  entro  novanta  giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile  del  procedimento deve chiedere le suddette valutazioni
tecniche  ad altri organi dell'amministrazione o ad enti pubblici che
siano  dotati  di  qualificazione  e capacita' tecniche equipollenti,
ovvero di istituti universitari.
  6.  Nel  caso  in  cui  l'ente  od organo adito abbia rappresentato
esigenze  istruttorie  al  Ministero della sanita', si applica quanto
previsto dal comma 3.