Art. 4. Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche 1. Qualora sia necessario acquisire il parere di altri organi consultivi, questi devono emettere il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di scadenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato, per una sola volta, di trenta giorni decorrenti dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. 4. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o mediante mezzi telematici. 5. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione del provvedimento di autorizzazione debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o di enti appositi e tali organi od enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza del Ministero della sanita' entro i termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecniche equipollenti, ovvero di istituti universitari. 6. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie al Ministero della sanita', si applica quanto previsto dal comma 3.