Art. 5.
                            T e r m i n e
 1.  Sulla  base dell'accertamento favorevole dell'Istituto superiore
di sanita', il Ministero si pronuncia sulla domanda con provvedimento
motivato,  da  pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  2.  Il  provvedimento  e'  adottato  entro  il  termine  massimo di
centottanta giorni dal ricevimento della domanda.
  3.  Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'interessato
puo'  produrre  istanza  al  Ministro,  il  quale valuta se ricorrono
particolari  motivi  di  necessita'  ed  urgenza  per l'esercizio dei
poteri  di  avocazione,  come  previsto  dall'art.  14,  comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art.
8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
  4.  Le  autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo sono
comunicate  alla  regione  competente  ai fini della costituzione del
centro regionale o interregionale previsto dall'art. 13 della legge 2
dicembre  1975,  n.  644.  Le  regioni promuovono la costituzione del
centro  entro  centoventi  giorni dalla comunicazione delle prime tre
autorizzazioni.
  5.  Il  Ministro  provvede  alla  modifica del decreto ministeriale
recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7
agosto  1990,  n.  241,  indicando  i  termini  previsti dal presente
regolamento.
  6. Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della
legge  7  agosto  1990,  n.  241, di indicare ulteriori riduzioni dei
termini previsti dal presente regolamento.
 
          Note all'art. 5:
             - Si riporta l'art. 14, comma 3, del D.Lgs.  n.  29/1993
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
          legge 23  ottobre  1992,  n.  421)  cosi'  come  modificato
          dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1993: "Gli atti di competenza
          dirigenziale  non  sono soggetti ad avocazione da parte del
          Ministro, se non per particolari motivi  di  necessita'  ed
          urgenza   specificamente   indicati  nel  provvedimento  di
          avocazione, da comunicare al Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri".
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 13 della gia' citata
          legge n.  644/1975:
             "Art. 13. - In ogni regione, gli enti  ospedalieri,  gli
          istituti universitari, gli istituti di ricerca e le case di
          cura  private autorizzati ai sensi degli articoli 3 e 10 ad
          effettuare i prelievi o i trapianti  devono  convenzionarsi
          per  la  istituzione e la gestione di un centro regionale o
          interregionale  di  riferimento  per  l'individuazione  dei
          soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi.
             Le   regioni   promuovono  la  costituzione  dei  centri
          indicati nel comma precedente.
             Il centro regionale o interregionale comunica agli  enti
          convenzionati   i   dati   necessari   per   stabilire   la
          compatibilita' genetica tra  soggetto  donante  e  soggetto
          ricevente  il  trapianto, sulla base dei dati forniti dagli
          stessi".
             -  Si  riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          n. 241/1990 recante nuove norme in materia di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi.
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2. Le pubbliche amministrazioni determinano per  ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3. Qualora le pubbliche amministrazioni  non  provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4.  Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".
             "Art.  4.  -  1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per legge o per regolamento, le  pubbliche  amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
             2.  Le  disposizioni  adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".