Art. 6. Verifiche periodiche 1. Il Ministro della sanita' verifica annualmente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza del procedimento disciplinato nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537, e a quelle del presente regolamento. 2. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, il Ministero della sanita' promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione degli enti ed istituti e dei cittadini interessati, anche tramite questionari ed interviste realizzate dopo l'erogazione di un singolo servizio. 3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Note all'art. 6: - Per il riferimento alla legge n. 241/1990 vedi in note all'art. 5. - Per il riferimento alla legge n. 537/1993 vedi in note alle premesse.