Art. 6.
                        Verifiche periodiche
  1. Il Ministro della sanita' verifica annualmente la funzionalita',
la  trasparenza  e  la  speditezza  del procedimento disciplinato nel
presente  regolamento  e adotta tutte le misure di propria competenza
per  l'adeguamento  della  relativa  disciplina  ai  principi  e alle
disposizioni  delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n.
537, e a quelle del presente regolamento.
  2.  Ai  fini  delle verifiche di cui al comma 1, il Ministero della
sanita' promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione degli
enti   ed   istituti  e  dei  cittadini  interessati,  anche  tramite
questionari  ed interviste realizzate dopo l'erogazione di un singolo
servizio.
  3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito
ad  esse  sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata,
entro  il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
 
          Note all'art. 6:
             - Per il riferimento alla legge n. 241/1990 vedi in note
          all'art.  5.
             - Per il riferimento alla legge n. 537/1993 vedi in note
          alle premesse.