Art. 7.
                        Controlli e sanzioni
  1.  Il  servizio di controllo interno, istituito ai sensi dell'art.
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente
rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di autorizzazione
ai  trapianti  non  conclusi  entro il termine indicato nell'art. 5 e
comunque  determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
  2.  L'inosservanza  dei  termini prescritti puo' essere valutata ai
fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti
generali,  dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi
9  e  10,  e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  cosi'  come  modificati  rispettivamente dall'art. 6 del decreto
legislativo  10  novembre  1993,  n.  470  e dall'art. 27 del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
 
          Note all'art. 7:
             - Si riporta il testo degli articoli 20 e  59  del  gia'
          citato   D.Lgs.   n.   29/1993,   cosi'   come  modificati,
          rispettivamente, dall'art.   6 del  D.Lgs.  n.  470/1993  e
          dall'art. 27 del D.Lgs. n. 546/1993:
             "Art.   20   (Verifica  dei  risultati.  Responsabilita'
          dirigenziali). - 1. I dirigenti  generali  ed  i  dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici  ai  quali  sono  preposti,  della realizzazione dei
          programmi e dei progetti loro affidati  in  relazione  agli
          obiettivi  dei  rendimenti  e  dei risultati della gestione
          finanziaria,  tecnica   ed   amministrativa,   incluse   le
          decisioni   organizzative  e  di  gestione  del  personale.
          All'inizio  di  ogni  anno,  i  dirigenti   presentano   al
          direttore  generale,  e  questi  al Ministro, una relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
             2.  Nelle  amministrazioni  pubbliche,  ove   gia'   non
          esistano,  sono  istituiti  servizi di controllo interno, o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante   valutazioni   comparative   dei   costi   e  dei
          rendimenti, la realizzazione degli obiettivi,  la  corretta
          ed    economica    gestione    delle   risorse   pubbliche,
          l'imparzialita'   ed   il   buon   andamento    dell'azione
          amministrativa.  I  servizi  o  nuclei  determinano  almeno
          annualmente, anche su indicazione degli organi di  vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
             3.  Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
          autonomia  e  rispondono  esclusivamente  agli  organi   di
          direzione  politica.  Ad  essi  e'  attribuito, nell'ambito
          delle dotazioni organiche vigenti, un apposito  contingente
          di  personale.  Puo' essere utilizzato anche personale gia'
          collocato  fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,   le
          amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'  avvalersi di
          consulenti esterni, esperti in tecniche  di  valutazione  e
          nel controllo di gestione.
             4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti
          da  dirigenti  generali  e  da  esperti  anche esterni alle
          amministrazioni.  In casi di particolare  complessita',  il
          Presidente    del    Consiglio,   puo'   stipulare,   anche
          cumulativamente   per   piu'  amministrazioni,  convenzioni
          apposite con soggetti pubblici  o  privati  particolarmente
          qualificati.
             5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai  documenti
          amministrativi  e  possono  richiedere,  oralmente  o   per
          iscritto,  informazioni  agli  uffici pubblici. Riferiscono
          trimestralmente sui risultati  della  loro  attivita'  agli
          organi  generali  di  direzione.  Gli  uffici  di controllo
          interno delle amministrazioni  territoriali  e  periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
             6.    I    comitati    provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni e i comitati metropolitani di cui  all'art.
          18  del  D.L  24  novembre  1990,  n.  344, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,  n.  21,  e  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
          1992,  si avvalgono degli uffici di controllo interno delle
          amministrazioni territoriali e periferiche.
             7. All'istituzione degli uffici di cui  al  comma  2  si
          provvede  con  regolamenti delle singole amministrazioni da
          emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi,
          sulla  base  di  apposite  convenzioni,  di   uffici   gia'
          istituiti in altre amministrazioni.
             8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate dal
          Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
          dirigenti generali. I termini e le modalita' di  attuazione
          del  procedimento  di  verifica  dei risultati da parte del
          Ministro competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
          stabiliti  rispettivamente  con  regolamento ministeriale e
          con decreto del Presidente della  Repubblica  da  adottarsi
          entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400.
             9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi
          della   gestione   finanziaria   tecnica  e  amministrativa
          comportano,   in   contraddittorio,   il   collocamento   a
          disposizione   per  la  durata  massima  di  un  anno,  con
          conseguente perdita del  trattamento  economico  accessorio
          connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale
          provvedimento  e'  adottato  dal  Ministro ove si tratti di
          dirigenti e dal Consiglio dei Ministri  ove  si  tratti  di
          dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono
          gli  organi  amministrativi  di  vertice.  Per  effetto del
          collocamento a disposizione non si puo' procedere  a  nuove
          nomine    a    qualifiche    dirigenziali.   In   caso   di
          responsabilita'  particolarmente  grave  o  reiterata,  nei
          confronti  dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere
          disposto - in contraddittorio - il  collocamento  a  riposo
          per  ragioni  di  servizio,  anche  se non sia mai stato in
          precedenza disposto il  collocamento  a  disposizione;  nei
          confronti  dei  dirigenti  si applicano le disposizioni del
          codice civile.
             10.  Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di
          responsabilita' penale, civile  amministrativo-contabile  e
          disciplinare    previste    per    i    dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche.
             11. Restano altresi' ferme le disposizioni  vigenti  per
          il  personale  delle qualifiche dirigenziali delle forze di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate".
             "Art. 59 (Sanzioni disciplinari e responsabilita'). - 1.
          Per  i  dipendenti  di cui all'art. 2, comma 2, fatto salvo
          per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'art. 20,
          comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente  in
          materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e
          contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
             2.  Ai  dipendenti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  si
          applicano l'articolo 2106 del codice  civile  e  l'art.  7,
          commi  primo,  quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970,
          n. 300.
             3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma  1,  e
          58,  comma  1,  la tipologia e l'entita' delle infrazioni e
          delle  relative  sanzioni  possono  essere   definite   dai
          contratti collettivi.
             4.   Ciascuna   amministrazione,   secondo   il  proprio
          ordinamento,   individua   l'ufficio   competente   per   i
          procedimenti  disciplinari.  Tale  ufficio, su segnalazione
          del capo della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora,
          contesta  l'addebito  al  dipendente medesimo, istruisce il
          procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando  le
          sanzioni  da  applicare siano rimprovero verbale e censura,
          il  capo  della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora
          provvede direttamente.
             5.  Ogni  provvedimento  disciplinare,  ad eccezione del
          rimprovero verbale, deve essere adottato previa  tempestiva
          contestazione  scritta  dell'addebito  al  dipendente,  che
          viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un
          procuratore ovvero di un  rappresentante  dell'associazione
          sindacale  cui  aderisce  o conferisce mandato.   Trascorsi
          inutilmente  quindici  giorni  dalla  convocazione  per  la
          difesa  del  dipendente,  la  sanzione  viene applicata nei
          successivi quindici giorni.
             6.  Con  il  consenso   del   dipendente   la   sanzione
          applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu'
          suscettibile di impugnazione.
             7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di
          conciliazione,  entro  venti giorni dall'applicazione della
          sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un  procuratore
          o  dell'associazione  sindacale  cui  aderisce o conferisce
          mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio  arbitrale  di
          disciplina  dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio
          emette   la   sua   decisione    entro    novanta    giorni
          dall'impugnazione   e  l'amministrazione  vi  si  conforma.
          Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
             8.   Il   collegio   arbitrale   si   compone   di   due
          rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti
          dei   dipendenti   ed   e'   presieduto   da   un   esterno
          all'amministrazione,  di provata esperienza e indipendenza.
          Ciascuna amministrazione, secondo il  proprio  ordinamento,
          stabilisce,   sentite   le   organizzazioni  sindacali,  le
          modalita'  per   la   periodica   designazione   di   dieci
          rappresentanti  dell'amministrazione e dieci rappresentanti
          dei dipendenti, che, di  comune  accordo,  indicano  cinque
          presidenti.   In  mancanza  di  accordo,  l'amministrazione
          richiede  la  nomina  dei  presidenti  al  presidente   del
          tribunale  del  luogo in cui siede il collegio. Il collegio
          opera con criteri oggettivi di rotazione dei  membri  e  di
          assegnazione   dei   procedimenti   disciplinari   che   ne
          garantiscano l'imparzialita'.
             9.  Piu'  amministrazioni  omogenee  o  affini   possono
          istituire  un unico collegio arbitrale mediante convenzione
          che  ne  regoli  le  modalita'   di   costituzione   e   di
          funzionamento   nel   rispetto   dei  principi  di  cui  ai
          precedenti commi.
             10. Fino al riordinamento degli organi collegiali  della
          scuola  e,  comunque,  non  oltre  il 31 dicembre 1994, nei
          confronti  del  personale  ispettivo  tecnico,   direttivo,
          docente  ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e
          delle istituzioni educative statali si applicano  le  norme
          di  cui  al  titolo IV, capo II, del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417".
             - Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990  vedi
          note in all'art. 5.