Art. 8.
                        Abrogazione di norme
  1.  Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,  dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, e 10, commi
1  e  2,  della legge 2 dicembre 1975, n. 644, le disposizioni di cui
agli  articoli  7, comma 1 e 2, ed 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.
 
            Note all'art. 8:
             - Per il testo dell'art. 2,  comma  8,  della  legge  n.
          537/1993 vedi in note alle premesse.
             -  Si  riporta il testo delle disposizioni, abrogate dal
          presente decreto, di cui agli articoli 3, comma  3,  e  10,
          commi 1 e 2, della gia' citata legge n. 644/1975:
             "Art.  3,  terzo  comma.  -  Il  Ministero della sanita'
          rilascia l'autorizzazione ai  sensi  del  secondo  e  terzo
          comma dell'art. 10 della presente legge".
             Art.  10,  commi  primo  e  secondo.  - Le operazioni di
          trapianto devono essere  effettuate  esclusivamente  presso
          gli  enti ospedalieri o gli istituti universitari che siano
          stati autorizzati dal Ministero della sanita' previo parere
          del Consiglio superiore di sanita'.
             L'autorizzazione  viene  rilasciata   quando,   a   cura
          dell'Istituto   superiore   di   sanita',   sia   accertata
          l'idoneita' delle attrezzature esistenti  sia  nel  settore
          dell'intervento  chirurgico  che per l'organizzazione della
          ricerca  immunologica,  e  sia  documentata  la   specifica
          competenza   medico-chirurgica  e  biologica  dei  sanitari
          preposti agli interventi".
             - Si riporta il testo delle disposizioni,  abrogate  dal
          presente decreto, di cui agli articoli 7, commi 1 e 2, ed 8
          del  D.P.R.  n.   409/1977 (Regolamento di esecuzione della
          legge 2 dicembre 1975, n.  644, recante la  disciplina  dei
          prelievi   di  parti  di  cadavere  a  scopo  di  trapianto
          terapeutico):
             "Art. 7,  primo  e  secondo  comma.  -  La  domanda  per
          ottenere l'autorizzazione al trapianto di parti di cadavere
          prelevate  in Italia o importate gratuitamente dall'estero,
          da  parte  degli  enti   ospedalieri   e   degli   istituti
          universitari  previsti  dall'art. 10 della legge 2 dicembre
          1975, n. 644, deve contenere:
               a) l'indicazione delle parti o organi che  si  intende
          trapiantare;
               b)  la  descrizione  delle  attrezzature esistenti per
          l'intervento  chirurgico  e  le  attivita'   precedenti   e
          successive  al  trapianto.  Per  il  trapianto  del rene e'
          necessario comunque disporre anche di  idonee  attrezzature
          per l'emodialisi in particolare ai fini dell'assistenza dei
          trapiantati  e per una adeguata osservazione e preparazione
          dei soggetti in attesa di trapianto;
               c) la descrizione del  laboratorio  o  dei  laboratori
          incaricati      della      ricerca     immunologica     per
          l'istocompatibilita'  fra  soggetto  donante   e   soggetto
          ricevente  per  l'esecuzione  delle prove necessarie per lo
          studio  immunologico  del  soggetto ricevente sia prima che
          dopo il trapianto; dovra'  essere  inoltre  specificata  la
          dotazione  delle  attrezzature  esistenti  e  la competenza
          immunologica specifica del personale tecnico scientifico;
               d) l'elenco dei sanitari responsabili  dell'esecuzione
          diretta  del trapianto e per ciascuno di essi, in relazione
          agli specifici compiti, la documentazione sulla  competenza
          medico-chirurgica  e  biologica  in  relazione alle parti o
          organi da trapiantare.
             L'istituto superiore di sanita' provvede ad accertare  i
          requisiti  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  in  relazione
          all'indicazione di  cui  alla  lettera  a)  del  precedente
          comma.
             "Art.  8.  -  Il  Ministero  della  sanita', ricevute le
          domande di cui ai precedenti articoli 6 e  7,  dispone  gli
          accertamenti  necessari  a  cura dell'Istituto superiore di
          sanita'.
             Tale accertamento e' esteso ai laboratori  eventualmente
          convenzionati  ai  sensi  del  precedente  art.  7, secondo
          comma, lettera c).
             Sulla  base  dell'accertamento  positivo   dell'Istituto
          superiore  di  sanita' e sentito, ove prescritto, il parere
          del Consiglio superiore  di  sanita',  l'autorizzazione  e'
          rilasciata  con  decreto  del  Ministro  per  la sanita' da
          pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
             Le  autorizzazioni  concesse  ai  sensi  dei  precedenti
          articoli  6  e 7 sono comunicate alla regione competente ai
          fini della costituzione del centro  previsto  dall'art.  13
          della legge.
             Le  regioni  promuovono la costituzione del centro entro
          centoventi  giorni  dalla  comunicazione  delle  prime  tre
          autorizzazioni".