Art. 8. Abrogazione di norme 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, e 10, commi 1 e 2, della legge 2 dicembre 1975, n. 644, le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 1 e 2, ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 537/1993 vedi in note alle premesse. - Si riporta il testo delle disposizioni, abrogate dal presente decreto, di cui agli articoli 3, comma 3, e 10, commi 1 e 2, della gia' citata legge n. 644/1975: "Art. 3, terzo comma. - Il Ministero della sanita' rilascia l'autorizzazione ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente legge". Art. 10, commi primo e secondo. - Le operazioni di trapianto devono essere effettuate esclusivamente presso gli enti ospedalieri o gli istituti universitari che siano stati autorizzati dal Ministero della sanita' previo parere del Consiglio superiore di sanita'. L'autorizzazione viene rilasciata quando, a cura dell'Istituto superiore di sanita', sia accertata l'idoneita' delle attrezzature esistenti sia nel settore dell'intervento chirurgico che per l'organizzazione della ricerca immunologica, e sia documentata la specifica competenza medico-chirurgica e biologica dei sanitari preposti agli interventi". - Si riporta il testo delle disposizioni, abrogate dal presente decreto, di cui agli articoli 7, commi 1 e 2, ed 8 del D.P.R. n. 409/1977 (Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico): "Art. 7, primo e secondo comma. - La domanda per ottenere l'autorizzazione al trapianto di parti di cadavere prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero, da parte degli enti ospedalieri e degli istituti universitari previsti dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, deve contenere: a) l'indicazione delle parti o organi che si intende trapiantare; b) la descrizione delle attrezzature esistenti per l'intervento chirurgico e le attivita' precedenti e successive al trapianto. Per il trapianto del rene e' necessario comunque disporre anche di idonee attrezzature per l'emodialisi in particolare ai fini dell'assistenza dei trapiantati e per una adeguata osservazione e preparazione dei soggetti in attesa di trapianto; c) la descrizione del laboratorio o dei laboratori incaricati della ricerca immunologica per l'istocompatibilita' fra soggetto donante e soggetto ricevente per l'esecuzione delle prove necessarie per lo studio immunologico del soggetto ricevente sia prima che dopo il trapianto; dovra' essere inoltre specificata la dotazione delle attrezzature esistenti e la competenza immunologica specifica del personale tecnico scientifico; d) l'elenco dei sanitari responsabili dell'esecuzione diretta del trapianto e per ciascuno di essi, in relazione agli specifici compiti, la documentazione sulla competenza medico-chirurgica e biologica in relazione alle parti o organi da trapiantare. L'istituto superiore di sanita' provvede ad accertare i requisiti di cui alle lettere b) e c) in relazione all'indicazione di cui alla lettera a) del precedente comma. "Art. 8. - Il Ministero della sanita', ricevute le domande di cui ai precedenti articoli 6 e 7, dispone gli accertamenti necessari a cura dell'Istituto superiore di sanita'. Tale accertamento e' esteso ai laboratori eventualmente convenzionati ai sensi del precedente art. 7, secondo comma, lettera c). Sulla base dell'accertamento positivo dell'Istituto superiore di sanita' e sentito, ove prescritto, il parere del Consiglio superiore di sanita', l'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro per la sanita' da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le autorizzazioni concesse ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 sono comunicate alla regione competente ai fini della costituzione del centro previsto dall'art. 13 della legge. Le regioni promuovono la costituzione del centro entro centoventi giorni dalla comunicazione delle prime tre autorizzazioni".