Art. 9.
                          Entrata in vigore
 1.  Il  presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 novembre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  URBANI,  Ministro  per  la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  COSTA, Ministro della sanita'
                                  BIONDI,   Ministro   di   grazia  e
                                  giustizia
                                   Visto, il Guardasigilli: BIONDI
                                   Registrato alla Corte dei conti il
                                  14 dicembre 1994
                                   Atti  di  Governo, registro n. 94,
                                  foglio n. 20