Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali COSTA, Ministro della sanita' BIONDI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1994 Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 20