(Convenzione - art. 1)
                             CONVENZIONE 
TRA  IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  E  IL  GOVERNO   DELLA
REPUBBLICA FRANCESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI 
IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI E PER PREVENIRE 
                   L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI. 
   Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
francese; 
   Desiderosi di concludere una Convenzione  per  evitare  le  doppie
imposizioni  in  materia  di  imposte  sulle  successioni   e   sulle
donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, 
   Hanno convenuto le seguenti disposizioni: 
                             Articolo 1 
                 SUCCESSIONI E DONAZIONI CONSIDERATE 
   La presente Convenzione si applica: 
1) alle successioni delle persone domiciliate, al  momento  del  loro
   decesso, in uno Stato o in ambedue gli Stati; e 
2) alle donazioni disposte  dalle  persone  domiciliate,  al  momento
   della donazione, in uno Stato o in ambedue gli Stati.