Articolo 10 DEBITI DEDUCIBILI 1. I debiti garantiti specificatamente dai beni previsti nell'articolo 5 vengono detratti dal valore di questi beni. I debiti che non sono garantiti specificatamente dai beni previsti nell'articolo 5 ed hanno la loro contropartita nell'acquisto, trasformazione, riparazione o manutenzione di tali beni, vengono detratti dal valore di questi ultimi. 2. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 1, i debiti afferenti ad una stabile organizzazione prevista al paragrafo 1 dell'articolo 6 o ad una base fissa prevista al paragrafo 7 dell'articolo 6, vengono dedotti, secondo il caso, dal valore della stabile organizzazione o della base fissa. 3. I debiti afferenti ai beni menzionati agli articoli 7 e 8 vengono dedotti dal valore di questi beni. 4. Gli altri debiti vengono dedotti dal valore dei beni ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 9. 5. Nonostante i paragrafi da 1 a 4, la legislazione di ciascuno Stato si applica nella misura in cui e' piu' favorevole al contribuente.