(Convenzione - art. 10)
                             Articolo 10 
                          DEBITI DEDUCIBILI 
1.  I   debiti   garantiti   specificatamente   dai   beni   previsti
nell'articolo 5 vengono detratti dal valore di questi beni. I  debiti
che  non  sono   garantiti   specificatamente   dai   beni   previsti
nell'articolo  5  ed  hanno  la  loro  contropartita   nell'acquisto,
trasformazione, riparazione o  manutenzione  di  tali  beni,  vengono
detratti dal valore di questi ultimi. 
2. Sotto  riserva  delle  disposizioni  del  paragrafo  1,  i  debiti
afferenti ad una  stabile  organizzazione  prevista  al  paragrafo  1
dell'articolo  6  o  ad  una  base  fissa  prevista  al  paragrafo  7
dell'articolo 6, vengono dedotti, secondo il caso, dal  valore  della
stabile organizzazione o della base fissa. 
3. I debiti afferenti ai beni menzionati agli articoli 7 e 8  vengono
dedotti dal valore di questi beni. 
4. Gli altri debiti vengono dedotti dal valore dei beni ai  quali  si
applicano le disposizioni dell'articolo 9. 
5. Nonostante i paragrafi da 1 a 4, la legislazione di ciascuno Stato
si applica nella misura in cui e' piu' favorevole al contribuente.