(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
           DISPOSIZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI 
1. Se il defunto o il  donatore,  al  momento  del  decesso  o  della
donazione,  era  domiciliato  in  uno  Stato,  questo  Stato   detrae
dall'imposta  calcolata  secondo  la  sua  propria  legislazione   un
ammontare uguale all'imposta pagata nell'altro Stato sui beni che, in
occasione dello stesso fatto e conformemente alle disposizioni  della
presente  Convenzione,  sono  imponibili  in  questo   altro   Stato.
Tuttavia, l'ammontare della detrazione non  puo'  superare  la  quota
parte dell'imposta del primo Stato, calcolata prima della detrazione,
corrispondente ai beni in ragione dei quali la detrazione deve essere
accordata. 
2. Nel calcolatore l'imposta sui beni che e' in  diritto  di  imporre
conformemente alla Convenzione, lo Stato diverso da quello nel  quale
era domiciliato il defunto al momento del decesso o  il  donatore  al
momento della donazione puo' tener conto dell'insieme dei beni che la
sua legislazione interna gli permette d'imporre.