Articolo 11 DISPOSIZIONI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI 1. Se il defunto o il donatore, al momento del decesso o della donazione, era domiciliato in uno Stato, questo Stato detrae dall'imposta calcolata secondo la sua propria legislazione un ammontare uguale all'imposta pagata nell'altro Stato sui beni che, in occasione dello stesso fatto e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non puo' superare la quota parte dell'imposta del primo Stato, calcolata prima della detrazione, corrispondente ai beni in ragione dei quali la detrazione deve essere accordata. 2. Nel calcolatore l'imposta sui beni che e' in diritto di imporre conformemente alla Convenzione, lo Stato diverso da quello nel quale era domiciliato il defunto al momento del decesso o il donatore al momento della donazione puo' tener conto dell'insieme dei beni che la sua legislazione interna gli permette d'imporre.