(Convenzione - art. 15)
                             Articolo 15 
                     ASSISTENZA ALLA RISCOSSIONE 
1. Gli Stati s'impegnano a  prestarsi  aiuto  ed  assistenza  per  la
riscossione delle imposte che sono oggetto della presente Convenzione
e per la riscossione degli interessi, delle spese, dei supplementi  e
delle maggiorazioni d'imposta. 
2. Lo Stato richiedente deve produrre una copia del titolo  esecutivo
attestato dall'autorita'  competente  e  che  precisi  che  le  somme
figuranti su questo titolo e per la riscossione delle quali sollecita
l'intervento dell'altro Stato, sono dovute definitivamente e  possono
costituire oggetto di misure esecutive. 
3. I titoli prodotti conformemente alle disposizioni del paragrafo  2
sono resi esecutivi nella forma propria alla legislazione dello Stato
richiesto. 
4. Lo  Stato  richiesto  procede  alla  riscossione  tramite  la  sua
amministrazione finanziaria e, se e' il caso,  i  suoi  tribunali  ed
organi amministrativi, secondo le regole applicabili alla riscossione
dei suoi crediti fiscali similari, non essendo i crediti  fiscali  da
riscuotere  considerati  come  crediti   privilegiati   nello   Stato
richiesto. 
5. L'assistenza prevista al paragrafo 1 di questo articolo, non  puo'
essere richiesta per la riscossione  dei  crediti  fiscali  che  sono
ancora suscettibili di ricorso. Questa assistenza deve limitarsi  per
quanto concerne tali crediti, alla notifica al  debitore  dei  titoli
interrotti da prescrizione. 
6. Le contestazioni che  riguardano  l'esistenza  o  l'ammontare  del
credito possono essere portate soltanto  davanti  alla  giurisdizione
competente dello Stato richiedente. 
7. L'assistenza per la  riscossione  prevista  al  paragrafo  1  puo'
essere rifiutata allorche' lo Stato richiesto  ritenga  che  potrebbe
portare pregiudizio ai suoi diritti di sovranita', alla sua sicurezza
o ai suoi interessi essenziali.