(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
                ENTI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA' 
1. Le esenzioni e le detrazioni d'imposta previste dalla legislazione
di uno degli Stati, a vantaggio dello Stato, delle  sue  suddivisioni
politiche o amministrative o degli enti locali (nel caso dell'Italia)
o  dei  suoi  enti  territoriali  (nel  caso  della   Francia)   sono
applicabili alle persone giuridiche della  stessa  natura  dell'altro
Stato. 
2. Le istituzioni pubbliche, le  istituzioni  di  pubblica  utilita',
come pure  gli  organismi,  le  associazioni,  le  istituzioni  e  le
fondazioni senza scopo di lucro creati o  organizzati  in  uno  degli
Stati  ed  esercitanti  la  loro  attivita'  nell'ambito   religioso,
scientifico,  artistico,   culturale,   educativo   o   caritatevole,
beneficiano  nell'altro  Stato,  nelle  condizioni   previste   dalla
legislazione di quest'ultimo, degli esoneri, delle  riduzioni,  delle
detrazioni e degli altri vantaggi concessi,  in  materia  di  imposte
sulle donazioni e sulle successioni agli enti  della  stessa  natura,
creati ed organizzati in quest'ultimo Stato.