Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sulle successioni e sulle donazioni prelevate per conto di uno Stato, delle sue suddivisioni politiche o amministrative ovvero dei suoi enti locali (nel caso dell'Italia) o dei suoi enti territoriali (nel caso della Francia) qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sulle successioni, le imposte prelevate in occasione di decesso sotto forma di imposte sul valore globale dell'asse ereditario, di imposte sulle quote ereditarie, di diritti di trasferimento o d'imposte sulle donazioni mortis causa. Sono con- siderate imposte sulle donazioni, le imposte prelevate sui trasferimenti tra vivi, ma solo se il trasferimento e' operato a titolo totalmente o parzialmente gratuito. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne l'Italia: l'imposta sulle successioni e donazioni (qui di seguito indicata "imposta italiana"); b) per quanto concerne la Francia: i diritti sulle successioni e sulle donazioni (qui di seguito indicati "imposta francese"). La Convenzione si applica inoltre alle imposte di natura identica od analoga che saranno istituite dopo la data della firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le Autorita' competenti degli Stati si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.