(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sulle  successioni
e sulle donazioni  prelevate  per  conto  di  uno  Stato,  delle  sue
suddivisioni politiche o amministrative ovvero dei suoi  enti  locali
(nel caso dell'Italia) o dei suoi enti territoriali (nel  caso  della
Francia) qualunque sia il sistema di prelevamento. 
2. Sono considerate imposte sulle successioni, le  imposte  prelevate
in occasione di decesso sotto forma di  imposte  sul  valore  globale
dell'asse ereditario, di imposte sulle quote ereditarie,  di  diritti
di trasferimento o d'imposte sulle donazioni mortis causa. Sono  con-
siderate  imposte  sulle  donazioni,   le   imposte   prelevate   sui
trasferimenti tra vivi, ma solo se  il  trasferimento  e'  operato  a
titolo totalmente o parzialmente gratuito. 
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: 
a) per quanto concerne l'Italia: 
   l'imposta sulle successioni e donazioni (qui di  seguito  indicata
   "imposta italiana"); 
b) per quanto concerne la Francia: 
   i diritti sulle successioni e  sulle  donazioni  (qui  di  seguito
   indicati "imposta francese"). 
   La Convenzione si applica inoltre alle imposte di natura  identica
od analoga che saranno istituite  dopo  la  data  della  firma  della
Convenzione e che si aggiungeranno alle  imposte  attuali  o  che  le
sostituiranno. Le Autorita' competenti degli Stati si  comunicheranno
le modifiche importanti apportate alle loro  rispettive  legislazioni
fiscali.