(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno  che  il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione: 
   a) le espressioni "uno Stato" e "l'altro Stato" designano, come il 
      contesto richiede, l'Italia o la Francia; 
   b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende 
      il mare territoriale, nonche' al di  la'  di  quest'ultimo,  le
      zone  sulle  quali,  in  virtu'  della   sua   legislazione   e
      conformemente  al   diritto   internazionale   consuetudinario,
      l'Italia esercita dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione
      e dello sfruttamento delle risorse naturali dei  fondi  marini,
      del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti; 
   c) il termine "Francia" designa i dipartimenti europei e 
      d'oltremare della Repubblica Francese,  ivi  compreso  il  mare
      territoriale e al di la di questo,  le  zone  sulle  quali,  in
      conformita'  con  il  diritto  internazionale,  la   Repubblica
      francese ha diritti sovrani ai fini dell'esplorazione  e  dello
      sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del  loro
      sottosuolo e delle acque sovrastanti; 
   d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' 
      ed ogni altra associazione di persone; 
   e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o 
      qualsiasi ente che e' considerato  persona  giuridica  ai  fini
      della imposizione; 
   f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro 
      Stato" designano rispettivamente una impresa, esercitata da  un
      residente di uno Stato ed un'impresa esercitata da un residente
      dell'altro Stato; 
   g) l'espressione "beni che fanno parte della successione o di una 
      donazione  di  persona  domiciliata  in  uno  Stato"  comprende
      qualsiasi bene e diritto la cui devoluzione o trasferimento e',
      in virtu' della legislazione di uno Stato, assoggettato ad  una
      imposta prevista dalla Convenzione; 
   h) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi 
      trasporto effettuato per mezzo di una nave o di  un  aeromobile
      da parte di una impresa la cui sede di direzione  effettiva  e'
      situata in uno Stato, ad eccezione del caso in cui  la  nave  o
      l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita'  situ-
      ate nell'altro Stato; 
    i) il termine "nazionali" designa: 
    i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato; 
    ii) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni 
        costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno
        Stato; 
   j) l'espressione "autorita' competente" designa: 
    j) nel caso della Repubblica Italiana: il Ministero delle 
       Finanze; 
    jj) nel caso della Repubblica Francese: il Ministro incaricato 
        del Bilancio o il suo rappresentante autorizzato. 
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte  di  uno  Stato,  le
espressioni non diversamente definite, hanno il  significato  che  ad
esse e' attribuito dalla legislazione di detto  Stato  relativa  alle
imposte oggetto  della  Convenzione,  a  meno  che  il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione.