Articolo 3 DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) le espressioni "uno Stato" e "l'altro Stato" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Francia; b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende il mare territoriale, nonche' al di la' di quest'ultimo, le zone sulle quali, in virtu' della sua legislazione e conformemente al diritto internazionale consuetudinario, l'Italia esercita dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti; c) il termine "Francia" designa i dipartimenti europei e d'oltremare della Repubblica Francese, ivi compreso il mare territoriale e al di la di questo, le zone sulle quali, in conformita' con il diritto internazionale, la Repubblica francese ha diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini della imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro Stato" designano rispettivamente una impresa, esercitata da un residente di uno Stato ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato; g) l'espressione "beni che fanno parte della successione o di una donazione di persona domiciliata in uno Stato" comprende qualsiasi bene e diritto la cui devoluzione o trasferimento e', in virtu' della legislazione di uno Stato, assoggettato ad una imposta prevista dalla Convenzione; h) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situ- ate nell'altro Stato; i) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato; ii) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato; j) l'espressione "autorita' competente" designa: j) nel caso della Repubblica Italiana: il Ministero delle Finanze; jj) nel caso della Repubblica Francese: il Ministro incaricato del Bilancio o il suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato, le espressioni non diversamente definite, hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.