(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
                          DOMICILIO FISCALE 
1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione   "persona
domiciliata in uno Stato" designa ogni persona la cui  successione  o
donazione  e',  in  virtu'  della  legislazione   di   detto   Stato,
assoggettata  ad  imposta  nello  stesso  Stato,  a  motivo  del  suo
domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione  o  di
ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non
comprende le persone la cui successione o donazione  e'  assoggettata
ad imposta in questo Stato soltanto per i beni che ivi sono situati. 
2. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
fisica e' domiciliata in entrambi gli Stati,  la  sua  situazione  e'
determinata nel seguente modo: 
a) detta persona e' considerata come domiciliata nello Stato  in  cui
   essa dispone di una abitazione permanente; se essa dispone di  una
   abitazione permanente nei due  Stati,  essa  e'  considerata  come
   domiciliata nello Stato con il quale le sue relazioni personali ed
   economiche sono le piu' strette (centro degli interessi vitali); 
b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha  il
   centro dei suoi interessi vitali, o se essa  non  dispone  di  una
   abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa  e'  considerata
   come domiciliata nello Stato in cui essa soggiorna abitualmente; 
c) se detta persona soggiorna  abitualmente  in  entrambi  gli  Stati
   ovvero se essa non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,  essa
   e' considerata come domiciliata nello Stato  di  cui  possiede  la
   nazionalita'; 
d) se detta persona possiede la nazionalita' di entrambi gli Stati, o
   se essa non  possiede  la  nazionalita'  di  alcuno  di  essi,  le
   Autorita' competenti degli Stati risolvono la questione di  comune
   accordo. 
3. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
diversa da una persona fisica e' domiciliata in entrambi  gli  Stati,
essa e' considerata come domiciliata nello Stato in cui e' situata la
sede della sua direzione effettiva.