Articolo 4 DOMICILIO FISCALE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "persona domiciliata in uno Stato" designa ogni persona la cui successione o donazione e', in virtu' della legislazione di detto Stato, assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone la cui successione o donazione e' assoggettata ad imposta in questo Stato soltanto per i beni che ivi sono situati. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' domiciliata in entrambi gli Stati, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata come domiciliata nello Stato in cui essa dispone di una abitazione permanente; se essa dispone di una abitazione permanente nei due Stati, essa e' considerata come domiciliata nello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono le piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non dispone di una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata come domiciliata nello Stato in cui essa soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero se essa non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata come domiciliata nello Stato di cui possiede la nazionalita'; d) se detta persona possiede la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se essa non possiede la nazionalita' di alcuno di essi, le Autorita' competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' domiciliata in entrambi gli Stati, essa e' considerata come domiciliata nello Stato in cui e' situata la sede della sua direzione effettiva.