(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
                            BENI IMMOBILI 
1. I beni immobili  che  fanno  parte  della  successione  o  di  una
donazione di una persona domiciliata in  uno  Stato  e  sono  situati
nell'altro Stato sono imponibili in questo altro Stato. 
2. L'espressione  "beni  immobili"  e'  definita  in  conformita'  al
diritto  dello  Stato  in  cui  i  beni  considerati  sono   situati.
L'espressione comprende in ogni caso, gli accessori, le scorte  morte
o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali
si applicano le  disposizioni  del  diritto  privato  riguardanti  la
proprieta'  fondiaria.  Si  considerano  altresi'   "beni   immobili"
l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili
o fissi per lo sfruttamento o la concessione  dello  sfruttamento  di
giacimenti minerali, sorgenti ed altre ricchezze naturali. Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 
3. L'espressione "beni immobili" comprende anche, per quanto riguarda
la Francia, le azioni o quote di una persona giuridica, il cui attivo
e' principalmente costituito da immobili  situati  in  Francia  o  da
diritti ivi afferenti. 
     Per l'applicazione di questa disposizione,  non  sono  presi  in
considerazione i beni immobili utilizzati da questa persona giuridica
per la sua propria attivita' industriale, commerciale, agricola o per
l'esercizio di una professione non commerciale. 
4. Le disposizioni  del  paragrafo  1  si  applicano  anche  ai  beni
immobili di  un'impresa  nonche'  ai  beni  immobili  utilizzati  per
l'esercizio di una professione liberale  o  per  altre  attivita'  di
carattere indipendente.