(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                     VALORI MOBILIARI E CREDITI 
1. I valori mobiliari e i diritti di credito che sono situati in  uno
Stato sono imponibili in questo Stato. 
 2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati situati in uno Stato: 
- i valori mobiliari  emessi  da  questo  Stato,  da  una  delle  sue
  suddivisioni politiche o amministrative o enti locali  (per  quanto
  riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per  quanto
  riguarda la Francia) o da una  delle  loro  persone  giuridiche  di
  diritto pubblico, o da una societa' domiciliata in questo Stato  ad
  eccezione  delle  azioni  o   quote   previste   al   paragrafo   3
  dell'articolo 5; 
- i crediti di un debitore domiciliato in questo Stato; 
- i  crediti  garantiti  su  un  bene  imponibile  in  questo   Stato
  conformemente alla Convenzione fino a  concorrenza  del  valore  di
  questo bene indipendentemente dal domicilio del debitore.