(Convenzione - art. 11)
                             Articolo 11 
                              INTERESSI 
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
2.  Tuttavia,  tali  interessi  sono  imponibili  anche  nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in  conformita'   della
legislazione di detto  Stato,  ma,  se  la  persona  che  riceve  gli
interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta  cosi'  applicata
non  puo'  eccedere  il  15  per  cento  dell'ammontare  lordo  degli
interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
3.  Nonostante  le  disposizione  del  paragrafo  2,  gli   interessi
provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da  imposta  in
detto Stato se: 
   a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato 
       contraente o ad un suo ente locale, o 
   b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato 
       contraente o ad un suo ente locale o ad istituti od  organismi
       (compresi   gli   istituti   finanziari)   che    appartengono
       interamente a questo Stato contraente o ad un suo ente locale,
       o 
   c) gli interessi sono pagati ad altri istituti od organismi 
       (compresi  gli   istituti   finanziari)   in   dipendenza   di
       finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi  conclusi
       tra i Governi degli Stati contraenti. 
4. Ai fini del presente articolo il  termine  "interessi"  designa  i
redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico,  delle  obbligazioni  di
prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche'
ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito
in base alla legislazione  fiscale  dello  Stato  da  cui  i  redditi
provengono. 
5. Le disposizione dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano  nel  caso
in cui il beneficiario effettivo degli interessi,  residente  di  uno
Stato contraente, eserciti  nell'altro  Stato  contraente  dal  quale
provengono gli interessi, sia un'attivita' industriale o  commerciale
per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  ivi  situata,  sia  una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata,  ed  il
credito generatore degli interessi si  ricolleghi  effettivamente  ad
esso. In tal caso  gli  interessi  sono  imponibili  in  detto  Stato
contraente secondo la propria legislazione interna. 
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno  Stato  contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica
o amministrativa, un suo ente locale o un residente di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione, o  una  base  fissa,  per  le  cui  necessita'  viene
contratto il debito sul  quale  sono  pagati  gli  interessi  e  tali
interessi sono a carico della stabile organizzazione, o  base  fissa,
gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e'
situata la stabile organizzazione o la base fissa. 
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore
e beneficiario effettivo o tra ciascuno  di  essi  e  terze  persone,
l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito  per  il  quale
sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
beneficiario in assenza di  simili  relazioni,  le  disposizioni  del
presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In
tal  caso,  la  parte  eccedente  dei  pagamenti  e'  imponibile   in
conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e  tenuto
conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.