(Convenzione - art. 12)
                             Articolo 12 
                               CANONI 
1. I canoni provenienti da  uno  Stato  contraente  e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente
dal quale essi provengono e  in  conformita'  della  legislazione  di
detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne e'  l'effettivo
beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: 
   a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni relativi a 
       diritti   d'autore   su   opere   letterarie,   artistiche   o
       scientifiche ad esclusione delle pellicole cinematografiche  e
       delle   registrazioni   per   trasmissioni   radiofoniche    e
       televisive; 
   b) il 15 per cento negli altri casi. 
   Le autorita' competenti  degli  Stati  contraenti  regoleranno  di
comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
3. Ai fini del  presente  articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso di un diritto  d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche,  ivi  comprese  le  pellicole  cinematografiche  e   le
registrazioni  per  trasmissioni  radiofoniche   e   televisive,   di
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti,  formule  o  processi  segreti,  nonche'  per  l'uso  o  la
concessione  in  uso  di  attrezzature  industriali,  commerciali   o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze  di  carattere
industriale, commerciale o scientifico. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei  canoni,  residente  di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una
stabile organizzazione ivi situata, sia una professione  indipendente
mediante una  base  fissa  ivi  situata,  ed  i  diritti  ed  i  beni
generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In  tal
caso, i canoni  sono  imponibili  in  detto  altro  Stato  contraente
secondo la propria legislazione interna. 
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando
il debitore e' lo Stato  stesso,  una  sua  suddivisione  politica  o
amministrativa, un suo ente locale o un  residente  di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o  no  di
uno  Stato  contraente,  ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione per le cui necessita' e' stato concluso  il  contratto
che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta
l'onere, i canoni  stessi  si  considerano  provenienti  dallo  Stato
contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. 
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore
e beneficiario effettivo o tra ciascuno  di  essi  e  terze  persone,
l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per  la  quale
sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e
beneficiario  effettivo  in   assenza   di   simili   relazioni,   le
disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   soltanto   a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita'  alla  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.