(Convenzione - art. 13)
                             Articolo 13 
                          UTILI DI CAPITALE 
1. Gli  utili  che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'alienazione di beni immobili di cui  all'articolo  6  e  situati
nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti  parte
dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato
contraente ha nell'altro Stato  contraente,  ovvero  di  beni  mobili
appartenenti ad una base fissa di cui dispone  un  residente  di  uno
Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio  di  una
professione    indipendente,    compresi    gli    utili    derivanti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od  in  uno
con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto
altro Stato. 
3. Gli utili derivanti  dall'alienazione  di  navi  o  di  aeromobili
impiegati in traffico  internazionale  o  di  beni  mobili  destinati
all'esercizio di dette navi o  aeromobili  sono  imponibili  soltanto
nello Stato contraente in cui e'  situata  la  sede  della  direzione
effettiva dell'impresa. 
4. Gli  utili  derivanti  dall'alienazione  di  azioni  del  capitale
azionario  di  una  societa'  il  cui   patrimonio   e'   costituito,
direttamente  o  indirettamente,  essenzialmente  da  beni   immobili
situati in uno Stato  contraente  possono  essere  tassati  in  detto
Stato. 
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da
quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono  imponibili  soltanto
nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.