Articolo 14 PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente nei seguenti casi: a) se l'interessato dispone abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso e' imponibile nell'altro Stato contraente soltanto la frazione dei redditi attribuibile a detta base fissa, o b) se la sua permanenza nell'altro Stato contraente si protrae per un periodo o periodi di durata complessiva uguale o superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.