(Convenzione - art. 14)
                             Articolo 14 
                      PROFESSIONI INDIPENDENTI 
1. I  redditi  che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'esercizio  di  una  libera  professione  o  da  altre  attivita'
indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto  in  detto
Stato.  Tuttavia,  tali  redditi  sono  imponibili  nell'altro  Stato
contraente nei seguenti casi: 
   a) se l'interessato dispone abitualmente, nell'altro Stato 
       contraente, di  una  base  fissa  per  l'esercizio  delle  sue
       attivita';  in  tal  caso  e'  imponibile   nell'altro   Stato
       contraente soltanto la frazione  dei  redditi  attribuibile  a
       detta base fissa, o 
   b) se la sua permanenza nell'altro Stato contraente si protrae 
       per un periodo  o  periodi  di  durata  complessiva  uguale  o
       superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale. 
2. L'espressione "libera professione"  comprende  in  particolare  le
attivita'  indipendenti   di   carattere   scientifico,   letterario,
educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici,
avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.