(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
                         ARTISTI E SPORTIVI 
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i  redditi  che
un residente di uno Stato contraente  ritrae  dalle  sue  prestazioni
personali esercitate  nell'altro  Stato  contraente  in  qualita'  di
artista dello spettacolo, quale un'artista  di  teatro,  del  cinema,
della radio e della televisione, nonche' di sportivo sono  imponibili
in detto altro Stato. 
2. Quando i redditi derivanti da  prestazioni  che  un'artista  dello
spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale  qualita'
sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo  sportivo
medesimi, detti redditi sono imponibili, nonostante  le  disposizioni
degli articoli  7,  14  e  15,  nello  Stato  contraente  in  cui  le
prestazione dell'artista o dello sportivo sono esercitate.