(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
                         FUNZIONI PUBBLICHE 
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da  uno  Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa  o  da
un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di  servizi
resi a detto Stato o a detta suddivisione  o  ente,  sono  imponibili
soltanto in questo Stato; 
   b) Tuttavia tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora i servizi sono resi in detto Stato e  se  la
persona fisica e' un residente di tale Stato che: 
   i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o 
   ii) non sia divenuto residente di detto Stato  al  solo  scopo  di
rendervi i servizi. 
2. a) Le pensioni pagate  da  uno  Stato  contraente  o  da  una  sua
suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale,  sia
direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a
un persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o  a
detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato; 
    b) Tuttavia, tali pensioni sono  imponibili  soltanto  nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo
Stato e ne abbia la nazionalita'. 
3. Le disposizioni degli articoli 15,  16  e  18  si  applicano  alle
remunerazioni e pensioni pagate  in  corrispettivo  di  servizi  resi
nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale  esercitata  da
uno  Stato  contraente  o  da  una  sua   suddivisione   politica   o
amministrativa o da un suo ente locale.