(Convenzione - art. 2)
                             Articolo 2 
                         IMPOSTE CONSIDERATE 
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e  sul
patrimonio prelevate per conto di ciascuno  degli  Stati  contraenti,
delle sue suddivisioni politiche o amministrative  o  dei  suoi  enti
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio  le  imposte
prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio  complessivo  o  su
elementi del reddito o del  patrimonio,  comprese  le  imposte  sugli
utili derivanti  dall'alienazione  di  beni  mobili  o  immobili,  le
imposte  sull'ammontare  complessivo  dei  salari  corrisposti  dalle
imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 
3.  Le  imposte  attuali  cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in
particolare: 
   a) per quanto concerne l'Algeria: 
   1) l'imposta sugli utili industriali e commerciali; 
   2) l'imposta sugli utili derivanti da professioni non commerciali; 
   3) il canone e l'imposta sui risultati relativi alle attivita'  di
   prospezione, di ricerca, di sfruttamento e di  trasporto  mediante
   canalizzazione degli idrocarburi; 
   4) l'imposta prelevata sui  redditi  delle  imprese  straniere  di
   costruzione; 
   5)  l'imposta  sui  redditi  derivanti  da  crediti,  depositi   e
   cauzioni; 
   6) la tassa sull'attivita' professionale; 
   7) il versamento forfettario a carico dei datori di  lavoro  e  di
   quelli obbligati al pagamento di una rendita; 
   8) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sugli  emolumenti,  sulle
   pensioni e sulle rendite vitalizie; 
   9) l'imposta complementare sul reddito complessivo; 
   10) la tassa fondiaria sulle proprieta' edilizie; 
   11) l'imposta sui redditi derivanti dalle attivita' di  promozione
   immobiliare; 
   12) l'imposta speciale sui plusvalori; 
   13) l'imposta unica sui trasporti privati; 
   14) il diritto fisso sui  redditi  dei  pescatori  marittimi,  dei
   proprietari di pescherecci, degli esercenti lavori  artigianali  e
   degli armatori; 
   15) il contributo unico agricolo; 
   16) l'imposta di solidarieta' sul patrimonio immobiliare; 
   17) la tassa sulla proprieta' immobiliare ad uso commerciale; 
   18) la ritenuta alla fonte applicabile sui  dividendi  distribuiti
   alle persone fisiche e giuridiche che non hanno il loro  domicilio
   fiscale o la loro sede sociale in Algeria. 
   (qui di seguito indicate quali "imposta algerina") 
   b) per quanto concerne l'Italia: 
   1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
   2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
   3) l'imposta  locale  sui  redditi,  ancorche'  riscosse  mediante
   ritenuta alla fonte: 
   (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 
4. La Convenzione si  applica  alle  imposte  di  natura  identica  o
analoga  che  saranno  istituite  dopo  la   firma   della   presente
Convenzione  e  che  si  aggiungeranno  alle  imposte  attuali  o  le
sostituiranno. Le autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  si
comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive
legislazioni fiscali.