(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                      PROFESSORI E RICERCATORI 
   Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che e', o  era
immediatamente prima di recarsi in  uno  Stato  contraente  residente
dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato, al  solo
fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo
di dette attivita' non sono imponibili in detto primo  Stato  per  un
periodo non superiore a due anni.