Articolo 20 PROFESSORI E RICERCATORI Le remunerazioni che un professore o un ricercatore che e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato, al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, ritrae come corrispettivo di dette attivita' non sono imponibili in detto primo Stato per un periodo non superiore a due anni.