(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
                              STUDENTI 
1. Le somme che uno studente o un apprendista  il  quale  e',  o  era
immediatamente prima di recarsi in uno  Stato  contraente,  residente
dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato  al  solo
scopo  di  compiervi  i  suoi  studi  o  di  completarvi  la  propria
formazione, riceve per  sopperire  alle  spese  di  mantenimento,  di
istruzione o di formazione, non sono imponibili  in  questo  Stato  a
condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori  di
questo Stato. 
2. Per quanto concerne le borse  di  studio  e  le  remunerazioni  di
un'attivita' dipendente alle quali non si applica il paragrafo 1, uno
studente o un apprendista, di cui al paragrafo 1, avra' inoltre,  per
la durata dei suoi studi  o  della  sua  formazione,  il  diritto  di
beneficiare delle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni d'imposta  dei
residenti dello Stato nel quale egli soggiorna.