(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                            ALTRI REDDITI 
1. Gli elementi di reddito di qualsiasi provenienza di  un  residente
di uno Stato contraente, non trattati negli articoli precedenti della
presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato. 
2. Le disposizioni del  paragrafo  1  non  si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli provenienti da beni immobili, cosi'  come  definiti
al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il  beneficiario  del
reddito, residente di uno Stato, esercita nell'altro Stato contraente
sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di  una  stabile
organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante
una base fissa ivi situata, e il diritto o  il  bene  generatore  dei
redditi si ricolleghi  effettivamente  ad  esse.  In  tal  caso,  gli
elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato  secondo  la
propria legislazione interna.