(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
                             PATRIMONIO 
1.  Il  patrimonio   costituito   da   beni   immobili,   specificati
all'articolo 6, posseduti da un residente di uno Stato  contraente  e
situati nell'altro Stato contraente, e'  imponibile  in  detto  altro
Stato. 
2. Il patrimonio  costituito  da  beni  mobili  appartenenti  ad  una
stabile organizzazione che un'impresa  di  uno  Stato  contraente  ha
nell'altro Stato contraente, o da beni  mobili  appartenenti  ad  una
base  fissa  posseduta  da  un  residente  di  uno  Stato  contraente
nell'altro  Stato  contraente  per  l'esercizio  di  una  professione
indipendente, e' imponibile in detto altro Stato. 
3. Il patrimonio costituito da navi e  da  aeromobili  impiegati  nel
traffico internazionale nonche' dai  beni  mobili  relativi  al  loro
esercizio e' imponibile  soltanto  nello  Stato  contraente  dove  e'
situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente  di  uno  Stato
contraente e' imponibile soltanto in detto Stato.