(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
             METODO PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI 
1.  Si  conviene  che  la  doppia  imposizione  sara'  eliminata   in
conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 
2. Se un residente dell'Algeria  riceve  un  reddito  o  possiede  un
patrimonio che, in  conformita'  delle  disposizione  della  presente
Convenzione, sono imponibili in Italia, l'Algeria dedurra': 
   a) dall'imposta prelevata sui redditi del residente  un  ammontare
corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Italia; 
   b) dall'imposta prelevata sul patrimonio  di  tale  residente,  un
ammontare corrispondente all'imposta sul patrimonio pagata in Italia. 
   Tuttavia, la somma dedotta nell'uno o nell'atro  caso  non  potra'
eccedere  la  quota  dell'imposta  sul  reddito  o  dell'imposta  sul
patrimonio, calcolata prima della deduzione corrispondente, a seconda
dei casi, al reddito o al patrimonio imponibile in Italia. 
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che  sono
imponibili in Algeria, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul
reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione,  puo'
includere nella base imponibile di tali  imposte  detti  elementi  di
reddito, a meno che espresse disposizioni della presente  Convenzione
non vi si oppongano. 
   In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte  cosi'  calcolate
l'imposta  sui  redditi  pagata  in  Algeria,  ma  l'ammontare  della
riduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana  attribuibile
ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui  gli  stessi
concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
   Tuttavia, nessuna deduzione  sara'  accordata  ove  l'elemento  di
reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta
alla fonte a titolo  d'imposta  su  richiesta  del  beneficiario  del
reddito in base alla legislazione italiana. 
4. Quando, in conformita'  della  legislazione  di  uno  degli  Stati
contraenti ed ai fini dello sviluppo economico, le imposte alle quali
si applica la presente Convenzione non sono totalmente  od  in  parte
prelevate per un  periodo  limitato,  dette  imposte  si  considerano
interamente pagate ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3.