(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
                         NON DISCRIMINAZIONE 
1.  I  nazionali  di  uno  Stato  contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli di  cui  sono  o  potranno
essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino
nella  stessa  situazione.  La  presente  disposizione  si   applica,
altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo  1,  alle  persone
che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di  uno
Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non  puo'  essere  in
questo altro Stato meno favorevole delle imposizioni a  carico  delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. 
   La presente disposizione non puo' essere  interpretata  nel  senso
che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai  residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli  abbattimenti
alla base e  le  deduzioni  d'imposta  che  esso  accorda  ai  propri
residenti in relazione alla loro situazione  o  ai  loro  carichi  di
famiglia. 
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del
paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12,  gli
interessi, i canoni ed altre spese pagate da un'impresa di uno  Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
deducibili, ai fini della determinazione degli  utili  imponibili  di
detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili  se
fossero pagati ad un residente del primo Stato. 
   Parimenti i debiti di una impresa  di  uno  Stato  contraente  nei
confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili
per la determinazione del patrimonio  imponibile  di  detta  impresa,
nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero  stati
contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto  o
in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o  controllato  da
uno  o  piu'  residenti  dell'altro  Stato   contraente,   non   sono
assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettate le altre imprese similari del primo Stato. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante  le
disposizioni  dell'articolo  2,  alle  imposte  di  ogni   natura   e
denominazione.