(Convenzione - art. 26)
                             Articolo 26 
                        PROCEDURA AMICHEVOLE 
1. Quando una persona ritiene che le misure  adottate  da  uno  o  da
entrambi gli Stati contraenti comportano  o  comporteranno  per  essa
un'imposizione  non  conforme  alle   disposizioni   della   presente
Convenzione, la stessa puo', indipendentemente dai  ricorsi  previsti
dalla legislazione nazionale  di  detti  Stati,  sottoporre  il  caso
all'autorita' competente dello Stato contraente di cui  e'  residente
o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo  1
dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede  la
nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i due  anni  che
seguono  la   prima   notificazione   della   misura   che   comporta
un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione. 
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se  essa
non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del
suo meglio per regolare il caso per via  di  amichevole  composizione
con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente,  al  fine  di
evitare una tassazione non conforme alla convenzione. 
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  faranno  del  loro
meglio  per  risolvere  per  via  di   amichevole   composizione   le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione. 
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare
direttamente tra loro  al  fine  di  pervenire  ad  un  accordo  come
indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto  che  degli
scambi verbali di opinioni possano facilitare  il  raggiungimento  di
tale accordo, essi potranno aver luogo in  seno  ad  una  Commissione
formata da rappresentanti  della  autorita'  competenti  degli  Stati
contraenti. 
5. Le autorita' competenti dei due Stati concorderanno lo scambio  di
informazioni, dei documenti  e  delle  esperienze  sui  loro  sistemi
fiscali e sull'organizzazione dei loro rispettivi servizi fiscali.