(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
                       SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno  le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della  presente
Convenzione  o  quelle  della  legislazione   interna   degli   Stati
contraenti relative alle imposte previste  dalla  Convenzione,  nella
misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria
alla  Convenzione,  nonche'  per  prevenire  l'evasione  e  la  frode
fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato  dall'articolo
1. Le informazioni ricevute  da  uno  Stato  contraente  sono  tenute
segrete  analogamente  alle  informazioni  ottenute  in   base   alla
legislazione interna di detto Stato e sono comunicate  soltanto  alle
persone  od  autorita'  (ivi  compresi  i  tribunali  e  gli   organi
amministrativi)  incaricate  dell'accertamento  o  della  riscossione
delle  imposte  previste  dalla  Convenzione,   delle   procedure   o
procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni  di  ricorsi
presentati per tali imposte. Le persone od autorita' utilizzano  tali
informazioni sosltanto per questi  fini.  Essi  possono  servirsi  di
queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei
giudizi. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessuna caso essere
interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: 
   a) di  adottare  misure  amministrative  in  deroga  alla  propria
legislazione  o  alla  propria  prassi  amministrativa  o  a   quelle
dell'altro Stato contraente; 
   b) di fornire informazioni che non potrebbero essere  ottenute  in
base alla propria legislazione o nel  quadro  della  propria  normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 
   c) di fornire informazioni  che  potrebbero  rivelare  un  segreto
commerciale, industriale, professionale  o  un  processo  commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.