(Convenzione - art. 28)
                             Articolo 28 
              AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI 
   Le disposizioni della  presente  Convenzione  non  pregiudicano  i
privilegi  fiscali  cui  beneficiano  gli  agenti  diplomatici  o   i
funzionari consolari in virtu'  delle  regole  generali  del  diritto
internazionale o di accordi particolari.