(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
                          ENTRATA IN VIGORE 
1. La presente  Convenzione  sara'  ratificata  e  gli  strumenti  di
ratifica saranno scambiati non appena possibile. 
2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio
degli strumenti di ratifica e le sue  disposizioni  si  applicheranno
per la prima volta per quanto concerne: 
   a) le imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o  messi
in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a  quello
dello scambio degli strumenti di ratifica; 
   b) le altre imposte di periodi imponibili che iniziano a decorrere
dal 1 gennaio dell'anno  successivo  a  quello  dello  scambio  degli
strumenti di ratifica. 
3. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano quelle
piu' favorevoli previste da altre convenzioni particolari  in  vigore
tra i due Stati contraenti.