Articolo 29 ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta per quanto concerne: a) le imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; b) le altre imposte di periodi imponibili che iniziano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano quelle piu' favorevoli previste da altre convenzioni particolari in vigore tra i due Stati contraenti.