(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno  che  il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione: 
   a) il  termine  "Algeria"  designa  la  Repubblica  Democratica  e
   Popolare Algerina; 
   b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana; 
   c)  le  espressioni  "uno  Stato  contraente"  e  "l'altro   Stato
   contraente" designano a seconda dei casi, l'Algeria o l'Italia; 
   d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le  societa'
   ed ogni altra associazione di persone; 
   e) il termine "societa'" designa  qualsiasi  persona  giuridica  o
   qualsiasi ente  che  e'  considerato  persona  giuridica  ai  fini
   dell'imposizione; 
   f) le espressioni "impresa di uno  Stato  contraente"  e  "impresa
   dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente  un'impresa
   esercitata da un residente di uno Stato  contraente  e  un'impresa
   esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
   g)  l'espressione  "traffico  internazionale"  designa   qualsiasi
   attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave  o  di  un
   aeromobile da  parte  di  un'impresa  la  cui  sede  di  direzione
   effettiva e' situata in uno Stato  contraente,  ad  eccezione  del
   caso in cui la nave o l'aeromobile sia  utilizzato  esclusivamente
   tra localita' situate nell'altro Stato contraente; 
   h) il termine "nazionali" designa: 
   i. le persone fisiche che  hanno  la  nazionalita'  di  uno  Stato
   contraente; 
   ii.  le  persone  giuridiche,  le  societa'  di  persone,   e   le
   associazioni  costituite  in  conformita'  della  legislazione  in
   vigore in uno Stato contraente; 
   i) l'espressione "autorita' competente" designa: 
   i. per quanto concerne l'Algeria,  il  Ministro  in  carica  delle
   Finanze. 
   ii. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 
2. Per  l'applicazione  della  Convenzione  da  parte  di  uno  Stato
contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato  che
ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle
imposte alle quali si applica la Convenzione, a meno che il  contesto
non richieda una diversa interpretazione.