(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
                              DENUNCIA 
   La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla  denuncia  da
parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato  contraente  puo'
denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo
di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare ed al termine  di
un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore. 
   In questo caso, la Convenzione cessera' di essere applicabile: 
   a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi 
       attribuiti o messi in pagamento al piu' tardi il  31  dicembre
       dell'anno della denuncia; 
   b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al 
       piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno. 
   In fede di che i sottoscritti, debitamente  autorizzati  a  farlo,
hanno firmato la presente convenzione. 
   Firmata a ALGERI, 3 FEBBRAIO 1991, in duplice esemplare  originale
in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti  ugualmente
fede. 
    

Per il Governo della                  Per il Governo della Repubblica
Repubblica italiana                   Democratica e Popolare Algerina

    

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