PROTOCOLLO alla convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali. I sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione: a) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, resta inteso che non e' ammessa alcuna deduzione per le somme pagate, all'occorrenza, da una stabile organizzazione alla sede dell'impresa o ad altri suoi uffici a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti in corrispettivo di licenze di sfruttamento, di brevetti o altri diritti, di provvigioni (diverse dai rimborsi di spese effettive) per servizi resi o per attivita' di direzione o, salvo il caso di un'impresa bancaria, di interessi su prestiti in favore della stabile organizzazione. Parimenti, per la determinazione degli utili di una stabile organizzazione, non si tiene conto tra le spese sostenute dalla sede dell'impresa o da altri suoi uffici, dei canoni, compensi o altri simili pagamenti in corrispettivo di licenze di sfruttamento, di brevetti o altri diritti o di provvigioni (diverse dai rimborsi di spese effettive) per servizi resi o per attivita' di direzione o, salvo il caso di un'impresa bancaria, di interessi su prestiti a favore della sede dell'impresa o di altri suoi uffici. b) Le autorita' competenti dei due Stati contraenti faranno del loro meglio per regolare di comune accordo il problema della doppia imposizione economica derivante dall'articolo 9 della Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 concernente la procedura amichevole. c) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno" significa che la procedura amichevole non pregiudica la procedura contenziosa nazionale che deve costituire un ricorso preliminare quando la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione. d) Le imposte riscosse da uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate, a richiesta dell'interessato, per la parte eccedente il limite previsto dalle disposizioni della presente Convenzione in relazione a dette imposte. Le domande di rimborso, da prodursi nei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla Convenzione. La presente disposizione non impedisce alle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo altre procedure per l'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni d'imposta cui da diritto la Convenzione. e) Nonostante le disposizioni dell'articolo 7 della Convenzione le imprese italiane che concludono dei contratti di lavori di costruzione in Algeria possono beneficiare del sistema di imposta sul reddito delle imprese straniere di costruzione previsto dalla legislazione algerina alle stesse condizioni delle altre imprese straniere. In pratica , le stesse notificano la loro opzioni per detto sistema di imposta all'Amministrazione fiscale algerina prima dell'inizio dei lavori, allegando una copia del contratto. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente convenzione. Firmata a ALGERI, 3 FEBBRAIO 1991, in duplice esemplare originale in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica italiana Democratica e Popolare Algerina Parte di provvedimento in formato grafico