(Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
alla convenzione tra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il
Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare per  evitare
le doppie imposizioni  in  materia  di  imposte  sul  reddito  e  sul
patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali. 
   All'atto della firma della Convenzione conclusa  in  data  odierna
tra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il  Governo   della
Repubblica Algerina Democratica e  Popolare  per  evitare  le  doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e  per
prevenire  l'evasione  e  la  frode  fiscali.  I  sottoscritti  hanno
concordato le seguenti  disposizioni  che  formano  parte  integrante
della Convenzione: 
a) per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7,  resta  inteso
che  non  e'  ammessa  alcuna  deduzione   per   le   somme   pagate,
all'occorrenza, da una stabile organizzazione alla sede  dell'impresa
o ad altri suoi uffici a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti
in corrispettivo di licenze di  sfruttamento,  di  brevetti  o  altri
diritti, di provvigioni (diverse dai rimborsi di spese effettive) per
servizi resi o per  attivita'  di  direzione  o,  salvo  il  caso  di
un'impresa bancaria, di interessi su prestiti in favore della stabile
organizzazione. 
Parimenti,  per  la  determinazione  degli  utili  di   una   stabile
organizzazione, non si tiene conto tra le spese sostenute dalla  sede
dell'impresa o da altri suoi uffici, dei  canoni,  compensi  o  altri
simili pagamenti in corrispettivo  di  licenze  di  sfruttamento,  di
brevetti o altri diritti o di provvigioni (diverse  dai  rimborsi  di
spese effettive) per servizi resi o per  attivita'  di  direzione  o,
salvo il caso di un'impresa bancaria,  di  interessi  su  prestiti  a
favore della sede dell'impresa o di altri suoi uffici. 
b) Le autorita' competenti dei due Stati contraenti faranno del  loro
meglio per regolare  di  comune  accordo  il  problema  della  doppia
imposizione economica derivante dall'articolo  9  della  Convenzione,
conformemente  alle  disposizioni  dell'articolo  26  concernente  la
procedura amichevole. 
c) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione
"indipendentemente  dai  ricorsi  previsti   dal   diritto   interno"
significa che la procedura amichevole  non  pregiudica  la  procedura
contenziosa nazionale che  deve  costituire  un  ricorso  preliminare
quando la controversia concerne  un'applicazione  delle  imposte  non
conforme alla Convenzione. 
d) Le imposte riscosse da uno Stato contraente mediante ritenuta alla
fonte sono rimborsate, a richiesta  dell'interessato,  per  la  parte
eccedente  il  limite  previsto  dalle  disposizioni  della  presente
Convenzione in relazione a dette imposte. Le domande di rimborso,  da
prodursi  nei  termini  stabiliti  dalla  legislazione  dello   Stato
contraente tenuto ad effettuare il  rimborso  stesso,  devono  essere
corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui  il
contribuente e' residente, certificante che sussistono le  condizioni
richieste per avere diritto all'applicazione delle esenzioni o  delle
riduzioni previste dalla Convenzione. 
La presente disposizione  non  impedisce  alle  autorita'  competenti
degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo altre procedure
per l'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni d'imposta cui da
diritto la Convenzione. 
e) Nonostante le disposizioni dell'articolo 7  della  Convenzione  le
imprese  italiane  che  concludono  dei  contratti   di   lavori   di
costruzione in Algeria possono beneficiare del sistema di imposta sul
reddito  delle  imprese  straniere  di  costruzione  previsto   dalla
legislazione algerina alle  stesse  condizioni  delle  altre  imprese
straniere. 
In pratica , le stesse notificano la loro opzioni per  detto  sistema
di imposta all'Amministrazione fiscale algerina prima dell'inizio dei
lavori, allegando una copia del contratto. 
   In fede di che i sottoscritti, debitamente  autorizzati  a  farlo,
hanno firmato la presente convenzione. 
   Firmata a ALGERI, 3 FEBBRAIO 1991, in duplice esemplare  originale
in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti  ugualmente
fede. 
    

Per il Governo della                  Per il Governo della Repubblica
Repubblica italiana                   Democratica e Popolare Algerina

    

              Parte di provvedimento in formato grafico