(Convenzione - art. 4)
                             Articolo 4 
                              RESIDENTI 
1. Ai fini della presente Convenzione,  l'espressione  "residente  di
uno Stato contraente" designa  ogni  persona  che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello  stesso
Stato, a motivo del suo domicilio, della sua  residenza,  della  sede
della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. 
2. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  I,  una  persona
fisica  e'  residente  di  entrambi  gli  Stati  contraenti,  la  sua
situazione e' determinata nel seguente modo: 
   a) detta persona e' considerata residente dello  Stato  contraente
   nel quale ha una abitazione permanente; se  essa  dispone  di  una
   abitazione  permanente  in  entrambi  gli  Stati  contraenti,   e'
   considerata residente dello Stato  contraente  nel  quale  le  sue
   relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro  degli
   interessi vitali); 
   b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale  detta
   persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se  la  medesima
   non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati  contraenti,
   essa e'  considerata  residente  dello  Stato  contraente  in  cui
   soggiorna abitualmente; 
   c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi  gli  Stati
   contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno  di  essi,
   essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale  ha
   la nazionalita'; 
   d) se i criteri che precedono non  permettono  di  determinare  lo
   Stato contraente di cui la  persone  e'  residente,  le  autorita'
   competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune
   accordo. 
3. Quando, in base alle disposizione del  paragrafo  1,  una  persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, essa e' considerata residente dello Stato  contraente  in
cui si trova la sede della sua direzione effettiva.