(Convenzione - art. 5)
                             Articolo 5 
                       STABILE ORGANIZZAZIONE 
1.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  l'espressione   "stabile
organizzazione" designa una sede fissa di  affari  in  cui  l'impresa
esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 
 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 
   a) una sede di direzione; 
   b) una succursale; 
   c) un ufficio; 
   d) un'officina; 
   e) un laboratorio; 
   f) un magazzino di vendita; 
   g) una miniera, una cava o altro luogo di  estrazione  di  risorse
   naturali; 
   h) un cantiere di costruzione o di montaggio  o  le  attivita'  di
   supervisione che vi si esercitano, quando detto cantiere  o  dette
   attivita' abbiano una durata superiore a tre mesi; 
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
   a) si fa uso di una installazione ai soli fini di  deposito  o  di
   esposizione di merci appartenenti alla impresa; 
   b) le merci appartenenti all'impresa sono  immagazzinate  ai  soli
   fini di deposito o di esposizione; 
   c) le merci appartenenti all'impresa sono  immagazzinate  ai  soli
   fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 
   d) una sede  fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai  soli  fini  di
   acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 
   e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai  soli
   fini di esercitare qualsiasi altra attivita' che  abbia  carattere
   preparatorio o ausiliario. 
4. Una persona che agisce  in  uno  Stato  contraente  per  conto  di
un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa  da  un  agente  che
goda di  uno  status  indipendente,  di  cui  al  paragrafo  5  -  e'
considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se  essa  ha  ed
abitualmente  esercita  in  detto  Stato  il  potere  di   concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in  cui  l'attivita'  di
detta  persona  sia  limitata  all'acquisto  di   merci   per   conto
dell'impresa. 
5. Non si considera che un'impresa di uno  Stato  contraente  ha  una
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo  fatto
che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un  mediatore,
di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che  goda
di uno status indipendente, a condizione che dette  persone  agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 
6. Il fatto che  una  societa'  residente  di  uno  Stato  contraente
controlli o sia controllata  da  una  societa'  residente  dell'altro
Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato
(sia  per  mezzo  di  una  stabile  organizzazione  oppure  no)   non
costituisce di per se' motivo sufficiente  per  far  considerare  una
qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.