(Convenzione - art. 6)
                             Articolo 6 
                         REDDITI IMMOBILIARI 
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da  beni
immobili ( compresi i redditi delle attivita' agricole  o  forestali)
situate nell'altro Stato contraente sono imponibili  in  detto  altro
Stato. 
2. L'espressione "beni  immobili"  ha  il  significato  che  ad  essa
attribuisce il diritto dello Stato contraente in cui  i  beni  stessi
sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori,  le
scorte morte o vive delle imprese agricole  e  forestali,  nonche'  i
diritti ai quali si applicano le  disposizioni  del  diritto  privato
riguardanti la proprieta' fondiaria. Si  considerano  altresi'  (beni
immobili) l'usufrutto dei  beni  immobili  e  i  diritti  relativi  a
pagamenti variabili o fissi per  lo  sfruttamento  o  la  concessione
dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre  risorse
naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non  sono  considerati
beni immobili. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi  derivanti
dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto,  nonche'
da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai  redditi
derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei  beni
immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.