(Convenzione - art. 8)
                             Articolo 8 
                   NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di
navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato  contraente
in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa  di  navigazione
marittima e' situata a bordo di una nave,  detta  sede  si  considera
situata  nello  Stato  contraente  in   cui   si   trova   il   porto
d'immatricolazione della  nave,  oppure,  in  mancanza  di  un  porto
d'immatricolazione,  nello  Stato  contraente  di  cui  e'  residente
l'esercente la nave. 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli  utili
derivanti dalla partecipazione ad un  fondo  comune  ("pool"),  a  un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.